Quando si apre una successione gli eredi sono chiamati ad effettuare la dichiarazione di successione entro i 12 mesi successivi.
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono: 1) gli eredi o i legatari, ovvero i rispettivi rappresentanti legali; 2) coloro i quali sono stati immessi nel possesso dei beni in caso di assenza del defunto o dichiarazione di morte presunta; 3) gli amministratori dell’eredità; 4) i curatori dell’eredità giacente; 5) gli esecutori testamentari; 6) i trust.
Qualora l’obbligo gravi su più persone contemporaneamente sarà sufficiente presentare un’unica dichiarazione: quindi basterà che adempia uno solo dei soggetti obbligati.
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. cit., modificato dall’art. 11 D.Lgs. 21.11.2014 n. 175, non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione qualora l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario non superi l’importo di euro 100.000,00 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.
Ai sensi dell’art. 2, comma 48, del D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito in L. 24.11.2006 n. 286, i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all’imposta di successione con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni, ovvero sulla somma algebrica ottenuta confrontando attività e passività dimesse dal de cuius:
– coniuge e parenti in linea retta: imposta del 4% sulla quota ereditaria eccedente 1 milione di euro oltre all’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili caduti in successione (o di euro 168 ciascuna se per l’erede è una prima casa);
– fratelli e sorelle: imposta del 6% sulla quota ereditaria eccedente 100 mila euro oltre all’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili caduti in successione (o di euro 168 ciascuna se per l’erede è una prima casa);
– altri parenti fino al 4° grado ed affini fino al 3° grado: imposta del 6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) oltre all’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili caduti in successione (o di euro 168 ciascuna se per l’erede è una prima casa);
– altre persone: imposta dell’ 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) oltre all’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili caduti in successione (o di euro 168 ciascuna se per l’erede è una prima casa).
Corre l’obbligo precisare che con l’introduzione della legge n. 76 del 2016 che reca disposizioni sulla “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, l’unito civilmente andrà annoverato nella “categoria dei successibili” previsto dall’art. 565 cod. civ., ossia di coloro nei cui confronti si devolve l’eredità (coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, lo Stato). L’unito civilmente viene quindi equiparato al coniuge.
Per contro, nell’ambito delle successioni legittime, devolute ex lege, alcun diritto viene riconosciuto alle persone che meramente convivono.
La successione si apre al momento della morte del de cuius, nel luogo dove questo aveva il suo ultimo domicilio. L’eredità di devolve per legge (art. 565 e ss. cod. civ.) o per testamento (art. 587 e ss. cpd. civ.).