La c.d. riforma Cartabia (D. Lgs. 10.10.2022, n. 149) con il suo intento di semplificare, rendere più veloce e razionalizzare il processo civile, ha inserito nel corpo del codice di rito un nuovo Titolo, il IV bis, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

All’interno di esso si rinviene la nuova disciplina applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.

E’ stato introdotto un nuovo rito unico che si configura come un nuovo rito speciale di cognizione le cui disposizioni hanno effetto e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023, mentre ai procedimenti pendenti a quella data continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

Norme specifiche nell’ambito del rito unificato sono previste, per i giudizi di separazione personale dei coniugi e divorzio, dagli articoli da 473 bis.47 a 473 bis.51 bis c.p.c..

La riforma apporta alcune importanti differenze rispetto al procedimento in precedenza applicato a cominciare dal superamento del rito bifasico con una prima fase a cognizione sommaria avanti al Presidente del Tribunale che assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti ed una successiva fase disciplinata dal rito ordinario di cognizione.

Con la riforma l’udienza presidenziale è stata eliminata: il Tribunale giudica in composizione collegiale ma la trattazione e l’istruzione possono essere delegate a un componente del collegio.

Tra le altre differenze vi è quella dell’obbligo di presentare tutte le difese, e di indicare specificatamente tutti i mezzi di prova, sin dall’inizio, con i rispettivi atti introduttivi con previsione di un ulteriore termine per deposito di eventuali memorie in vista della prima udienza.

Viene altresì fatto carico alle parti di indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse collegate, allegando gli eventuali provvedimenti già emessi.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori al ricorso andranno allegati, ex art. 473 bis.12: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Nei procedimenti riguardanti figli minori, infine, al ricorso dovrà essere allegato un “piano genitoriale” che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo alle altre attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

La competenza per territorio nei giudizi contenziosi è dettata dalla residenza del minore e qualora non vi sono figli da quella del convenuto;  nei procedimenti congiunti la competenza territoriale viene individuata in base al luogo di residenza dell’uno o dell’altro coniuge.

 

In materia di famiglia, la novità più evidente è formulata nell’art 473 bis.49 c.p.c, laddove viene data la possibilità alle parti di presentare la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, unitamente alla domanda di separazione.

Tale disposizione potrà assumere particolare rilevanza in vista dell’efficienza e dell’economia processuale. Sia il ricorrente che il convenuto potranno ora proporre contemporaneamente nel medesimo giudizio sia la domanda di separazione che quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

Le domande così proposte saranno procedibili una volta decorso il termine a tal fine previsto dalla legge – ossia sei mesi dalla separazione qualora non vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti, oppure un anno qualora vi siano detti – previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

 

Con riferimento all’ammissibilità del cumulo di domande (separazione e divorzio) previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727, che ha risolto la questione relativa all’ammissibilità del cumulo anche nell’ambito dei procedimenti non contenziosi disciplinati dall’art. 473 bis.51 c.p.c. Stante il tenore letterale della legge, infatti, diversi Tribunali e parte della dottrina, avevano ritenuto che il cumulo fosse da ritenersi riservato solo ai procedimenti contenziosi.

La Corte di Cassazione, invece, investita della questione a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del Tribunale di Treviso, con la summenzionata sentenza ha  statuito che il cumulo delle domande è ammissibile anche nei procedimenti consensuali, e ciò sia in base al tenore letterale dell’art. 473 bis.51, sia in quanto tale da realizzare quel “risparmio di energie processuali” in cui consisterebbe una delle ragioni della previsione dell’art. 473 bis.49.

 

Con questo arresto la Corte di Cassazione dirime una questione di diritto a favore dei separandi che potranno ridurre sensibilmente i tempi per poter addivenire allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civile del matrimonio, nonché i relativi costi.

Ultimo aggiornamento 23.10.2023