Si tratta di una procedura conciliativa alterativa al contenzioso che consente ai coniugi di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio in via stragiudiziale, senza ricorrere al Tribunale.
Possono accedere a questa procedura sia le coppie senza figli sia quelle che abbiano figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap.
La procedura si apre con la sottoscrizione di un accordo che richiede necessariamente la forma scritta (convenzione di negoziazione) che contiene l’impegno delle parti di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite propri legali. La convenzione deve fissare un termine, non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile di ulteriori 30 giorni su comune accordo) entro il quale deve concludersi la procedura di negoziazione.
Raggiunto l’accordo il procedimento seguirà un iter diverso a seconda che i coniugi
i) non abbiano figli
ii) abbiano figli minori, maggiorenni non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap.
i) In assenza di figli minori gli avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunicherà agli avvocati il proprio nullaosta. Da quel momento gli avvocati dovranno trasmettere, entro il termine di 10 giorni, copia autentica del nullaosta e dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato iscritto o trascritto.
ii) In presenza di figli, invece, gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro 10 giorni dalla sottoscrizione. Il Procuratore potrà autorizzare l’accordo se lo riterrà rispondente all’interesse dei figli; in caso contrario, entro 5 giorni, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi 30 giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti. In caso di autorizzazione da parte del Procuratore Generale o di intervento positivo da parte del Tribunale, l’accordo dovrà poi essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile.