Omissione di soccorso: a che titolo si risponde. Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Come difendersi?

L’omissione di soccorso e/o di assistenza a persone ferite è oggi disciplinato dall’art. 189 CdS: il primo comma prevede l’obbligo generale per l’utente della strada che abbia causato un incidente di fermarsi e di prestare soccorso ai feriti; il sesto comma prevede l’ipotesi specifica del conducente che non si ferma dopo aver causato un incidente con feriti mentre il settimo comma prevede l’ipotesi del conducente che non si ferma per prestare assistenza alle persone rimaste ferite. Il conducente che non si ferma dopo aver causato l’incidente con feriti, VI comma, rischia una pena da sei mesi a tre anni e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a tre anni, mentre nell’ipotesi del VII comma, ossia mancata assistenza ai feriti, la pena va da uno a tre anni e la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni.
Appare non superfluo ricordare sin da subito l’arresto della S.C., sez. IV, sentenza n. 15867 del 17.12.2008 con il quale si è affermato che “Il reato di fuga di cui all’art. 189, commi sesto e settimo, cod. strada è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all’incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente nel momento della consumazione della condotta”.
Più recentemente il Tribunale di Forlì, sezione penale, con sentenza n. 1444 del 13.06.2016, facendo proprio l’orientamento giurisprudenziale della S.C., divenuto costante, secondo cui “nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma VI, CdS l’accertamento del dolo, necessario anche se sia di tipo eventuale, va compiuto in relazione alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano unicamente indicative del verificarsi di un incidente idoneo ad arrecate danno alle persone – cfr Cass. Pen. sez. IV, n. 16982/2013) ha mandato assolto l’imputato dai reati contestatigli (art. 189 commi VI e VII CdS) non avendo ritenuta raggiunta la piena prova che quest’ultimo avesse realizzato la condotta contestata con coscienza e volontà.
Il reato di omissione di soccorso e/o di assistenza a persone ferite a seguito di incidente, è quindi  un reato punibile esclusivamente a titolo di dolo, e non già per colpa! Dolo che deve essere dimostrato – anche in merito all’inosservanza consapevole dell’obbligo di fermarsi per dare assistenza – per evitare di imputare all’autore l’eventuale evento dannoso in forza del solo rapporto di causalità materiale; ipotesi, quest’ultima, che configurerebbe quasi un’ipotesi di responsabilità oggettiva, del tutto contraria al dettato normativo, che richiede l’accertamento dell’elemento psicologico del reato sub specie dolo. Quindi rappresentazione e volontà della condotta tipica nella sua interezza, id est: rappresentazione che vi sia stato un incidente, che una o più persone siano rimaste coinvolte riportando lesioni e volontà di allontanarsi senza prestare loro il dovuto soccorso. Tale accertamento dell’elemento psicologico del reato, inoltre, come ricordato, deve essere compiuto in base alle circostanze che l’autore si è concretamente ed effettivamente rappresentato nello specifico momento in cui ha posto in essere la sua condotta, e non su una rappresentazione ipotetica ricostruita a posteriori. Pertanto, ogni qualvolta si verifichi un incidente con allontanamento del presunto autore del sinistro, bisognerà verificare caso per caso, in base a tutti gli elementi disponibili (tipo di veicoli, tipo di strade, velocità, visibilità, entità del sinistro e sue modalità etc) quale sia stata la reale percezione dell’accadimento da parte del soggetto allontanatosi, e quindi se via sia alcunchè da rimproverargli o meno.
Il reato in questione, prevede come sanzione accessoria anche la sospensione della patente di guida che, come prsassi, viene sempre disposta in via cautelare dalla Prefettura, prima della definizione del processo penale. La norma, art. 189 CdS, prevede che la sospensione vada disposta solo nei casi di “evidente responsabilità” desunta da “fondati elementi”. Ciò imporrebbe un’accurata verifica da parte dell’organo preposto a decidere che dovrebbe desistere dall’applicazione della sanzione accessoria, in attesa dell’accertamento penale, ove la responsabilità non sia evidente; ma non sempre ciò accade.
Al conducente sanzionato non resta quindi che presentare opposizione avanti al Giudice di Pace al fine di evidenziare gli elementi a sostegno della mancata percezione dell’avvenuto sinistro, chiedendo che venga disposta la sospensione del provvedimento di sospensione della patente sino all’esito del procedimento penale, che potrebbe definirsi anche con una pronuncia di archiviazione e qualora il danno causato non sia grave, con una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.