I n tale settore del diritto, che comprende anche l’attività inerente separazioni e divorzi e interdizioni, inabilitazioni e nomina amministratori di sostegno si registrano importanti novità legislative, che individuano l’avvocato come figura indispensabile per la loro attuazione.

La legge n. 76/2016, c.d. legge Cirinnà, infatti, che ha disciplinato le unioni civili e le convivenze di fatto, ha attribuito ad avvocati e notai il fondamentale compito di assistere i conviventi di fatto che intendono stipulare un contratto di convivenza, facendosi così garanti di accordi.

Tali accordi, infatti, devono essere fatti per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l’assistenza di uno dei due predetti professionisti. Per legge tali contratti non potranno essere sottoposti a termini o condizioni.

Compito dell’avvocato non sarà solo quello di autenticare le firme dei contraenti e di provvedere poi all’iscrizione del contratto, entro 10 giorni dalla sua stipula, nell’anagrafe di residenza dei conviventi, ma dovrà anche verificare che tale accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo di convivenza è l’atto il quale le coppie decidono di formalizzare gli aspetti della loro vita in comune. Con tale atto le coppie possono ad esempio stabilire dove fissare la loro residenza, indicare il regime patrimoniale prescelto, le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita in comune.