Riabilitazione ed estinzione del reato a seguito patteggiamento: termini e procedure.

Alla sentenza penale di condanna irrevocabile oltre all’applicazione della pena conseguono anche altri “effetti”.
Per “effetti penali” della condanna, in assenza di una definizione legislativa, deve intendersi “ogni conseguenza di essa che si risolva in incapacità giuridiche o che comporti limitazioni o preclusioni all’esercizio di facoltà o alla possibilità di ottenere benefici o che rappresenti il presupposto di inasprimento del sistema precettivo o sanzionatorio riguardante il successivo comportamento del soggetto” (Cass. sez. I, n. 32428/16). Tali, ad esempio, l’impossibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, sia per coloro che hanno già riportato una precedente condanna a pena detentiva per un delitto, anche se intervenuta la riabilitazione, sia per il delinquente o contravventore professionale o abituale; l’applicazione della recidiva, con conseguente aumento della pena base, impossibilità a partecipare a concorsi, etc.
Tali “effetti penali” della condanna, unitamente alle eventuali “pene accessorie” (es: interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese, estinzione del rapporto d’impiego o di lavoro, impossibilità a contrarre con la P.A., decadenza dalla potestà genitoriale) vengono meno – con alcune eccezioni, v. art. 164 co. 2 n.1 – soltanto a seguito di “riabilitazione” disciplinata dall’art. 178 c.p., che non elimina in ogni caso l’iscrizione contenuta nel casellario giudiziario venendo annotata a margine della sentenza.
Gli “effetti penali” della condanna si estinguono, peraltro, anche a seguito di definizione del processo mediante c.d. “patteggiamento” ex art. 445 c.p.p., a seguito di decreto penale di condanna, ex art. 460 c.p.p., affidamento in prova con esito positivo, ex art. 47 co. 12 L. 345/75. Differenti sono peraltro i termini e le procedure da seguire per ottenere la concreta estinzione degli “effetti penali”.
La riabilitazione, infatti, deve essere chiesta al Tribunale di Sorveglianza decorsi tre anni (ovvero 8 anni per recidiva aggravata, o dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, oppure un anno nel caso di sospensione condizionale della pena applicata nella specifica ipotesi di cui all’art. 163 co. 4 c.p.) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o estinta. Oltre al decorso del tempo il condannato dovrà dare prova di “effettiva e costante buona condotta”, ossia di un pieno recupero sociale e non solo di non aver commesso altri reati o di avere altre pendenze; e di aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno, ovvero offerta di un tanto, salvo che si dimostri l’impossibilità ad adempierlo) e al pagamento le spese processuali (ove dovute) e di mantenimento in carcere.
In caso di “patteggiamento”, invece l’estinzione del reato ex art. 445, co. 2 c.p.p., nel caso di pena irrogata non superiore a due anni, e quindi dei conseguenti “effetti penali” della condanna, per certa giurisprudenza dovrebbe operare automaticamente, ipso iure, senza necessità di una formale declaratoria in tal senso da parte del Giudice dell’esecuzione, decorso il tempo prescritto: 5 anni in caso di delitto e 2 anni in caso di contravvenzione (Cass. sez. VI, 29.01.16 n.  6673; Cass. sez. V, 22.12.2014, n. 20068), mentre per altra si afferma il contrario (Cass. 27.02.2002 n. 11560). Stante il contrasto giurisprudenziale, anche se il reato è di fatto estinto si rende opportuno richiedere al Giudice dell’esecuzione la formale dichiarazione di intervenuta estinzione del reato e ciò anche al fine di ottenere apposita annotazione di “reato estinto” nel casellario, in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o del decreto penale: annotazione che altrimenti non verrebbe effettuata d’ufficio.
Si evidenzia infine che il soggetto che potrebbe avvalersi dell’estinzione del reato a seguito “patteggiamento” o decreto penale potrebbe comunque aver interesse a presentare istanza di riabilitazione, dal momento che quest’ultima può essere presentata decori tre anni dall’estinzione e/o esecuzione della pena (anziché i 5 previsti per condanna patteggiata per delitto ex art. 445, co. 2 c.p.p.).
La sentenza di riabilitazione, comunque, potrebbe venir revocata (art. 180 c.p.) in caso di commissione, entro 7 anni, di delitto non colposo per il quale sia stata inflitta una pena non inferiore a due anni, o più grave.